La cooperativa è una tipologia di società caratterizzata dallo scopo mutualistico, ovvero quello di fornire direttamente ai propri soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato e la cui organizzazione sociale è fondata sul contributo in capitale e in lavoro di tutti i soci. Ci sono varie tipologie di cooperative a seconda delle finalità: cooperative di produzione e lavoro che offrono occasioni di lavoro ai propri soci;
cooperative agricole; cooperative di consumo, che hanno lo scopo di soddisfare la domanda di beni diretti da parte di un gruppo di consumatori associati; cooperative di credito che effettuano servizi bancari a favore dei soci; cooperative edilizie o cooperative di abitazione, costituite allo scopo di far costruire alloggi per i proprî soci al prezzo di costo.
Cooperative sociali
Ai sensi della Legge 381 /1991, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi , incluse le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), ((del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112));
b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.
Come avviare una cooperativa in pratica
Per costituire una cooperativa, una volta definito il progetto imprenditoriale, è necessario procedere alla redazione dello statuto e alla stipula dell’atto costitutivo presso un notaio.
A tal fine è necessario che i soci siano almeno 3 e che siano definiti i seguenti elementi essenziali:
- tipologia di cooperativa che si vuole costituire (sociale, di produzione e lavoro, di consumo…),
- quota minima di partecipazione al capitale sociale (almeno 25 euro per ogni socio),
- sede legale,
- oggetto sociale, ovvero l’attività che andrà concretamente a svolgere la cooperativa,
- composizione del consiglio di amministrazione, l’organo di governo della cooperativa, con la presenza di almeno 3 membri
Pur non essendo obbligatorio può essere opportuno predisporre un budget e un business plan per prevedere correttamente le risorse finanziarie che saranno necessarie per la nuova attività.
Tassazione delle cooperative
Le cooperative a mutualità prevalente hanno significative agevolazioni fiscali.
Sono cooperative a mutualità prevalente tutte le cooperative sociali, le cooperative di produzione in cui la maggioranza dei lavoratori è composta da soci della cooperativa e le cooperative di consumo che vendono prevalentemente ai propri soci.
In particolare non concorrono alla formazione del reddito delle cooperative a mutualità prevalente gli importi destinati alle RISERVE INDIVISIBILI a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente, sia all’atto del suo scioglimento.
Di seguito si riporta importo degli utili che può essere detassato per le cooperative a mutualità prevalente:
Cooperativa di produzione e lavoro 43%
Cooperative di consumo 68%
Cooperative sociali 3%
Inoltre le cooperative sociali con sede in Lombardia sono esonerate totalmente dal versamento dell’irap.
